ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

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Si comunica che il Ministero della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha adottato, sull’intero territorio nazionale, le seguenti ulteriori misure.

Con ordinanza del 20 Marzo 2020 ha stabilito:

  1. a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  3. c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  4. d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Le disposizioni hanno effetto dal 21 al 25 marzo 2020.

LEGGI: Ordinanza Ministero della Salute del 20.03.2020